| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
T.U. 13/01/2006Art. 233 (Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione) (Artt. 51.1 e 54 direttiva n. 17 del 2004) 1 I criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 2 39 a 50. Si applica in ogni caso l’articolo 38. 3 4 Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, ristretta o 5 negoziata, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori 6 economici interessati. 7 8 Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata 9 devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili agli 10 operatori economici interessati. 11 12 Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità oggettiva, 13 per l’ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto 14 equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua 15 realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell’esigenza di garantire 16 un'adeguata concorrenza. 17 18 Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacità economico – finanziaria o 19 tecnico – professionale di altri soggetti, si applica l’articolo 49 nei limiti di compatibilità. 20 21 In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da 35 a 37. 22 23 Al fine della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti 24 aggiudicatori: 25 a) escludono gli operatori economici in base ai criteri di cui al presente articolo; 26 b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai criteri di cui al presente articolo; 27 c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara riducono, se del caso, il 28 numero dei candidati selezionati in conformità ai criteri selettivi del presente articolo. 29 T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Relazione all’articolo 233 Viene recepito l’articolo 54, direttiva 2004/17. Il comma 7 recepisce l’articolo 51, par. 1. Viene specificato che l’articolo 38 sui requisiti di carattere generale va applicato da tutti gli enti aggiudicatori. L’avvalimento dei requisiti di altri soggetti e i requisiti in caso di raggruppamenti o consorzi, vengono disciplinati mediante rinvio alla disciplina dettata per i settori ordinari (articoli 49, e da 35 a 37) . SEZIONE VI Art. 234 (Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi) (Art. 58 direttiva n. 17 del 2004) ((E’ sostanzialmente analogo all’attuale art. 26 D.Lgs. 158/95)) 1 Il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui la Comunità non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali paesi terzi. Esso fa salvi gli obblighi della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi. 2 Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti. 3 Salvo il disposto del comma 4, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui agli articoli da 81 a 84, 233 viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del comma 2; il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%. 4 Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del comma 1, se l'ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con ca- ratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati. 5 Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio ai sensi del comma 1, è stato esteso il beneficio di cui alla direttiva 2004/17. 6 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati i paesi terzi esclusi dal Consiglio ai sensi del comma 4. In ogni caso, il comma 4 trova applicazione diretta, anche in mancanza di detto d.P.C.M. Relazione all’articolo 234 Il presente articolo recepisce senza particolarità l’art. 58 della direttiva 2004/17, salvo la previsione di un DPCM per rendere noti i paesi esclusi dall’applicazione del comma 4. CAPO IV (Concorsi di progettazione) Capo V Concorsi di progettazione Art. 235 (Ambito di applicazione ed esclusioni) (artt. 61 e 62, direttiva 2004/17) 1. Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, i.v.a. esclusa, sia pari o superiore a 422.000 euro. 1 Ai fini del comma 1, la soglia è il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti. 2 Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l'importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia pari o superiore a 422.000 euro. 3 Ai fini del comma 3, la soglia è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera l), qualora l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudica- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. zione nell'avviso di concorso. 4 Il presente capo non si applica: 5 1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 17, 18 e 217 per gli appalti di servizi; 6 2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell’articolo 219, comma 1 sia stata stabilita da una decisione della Commissione o il suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi 6 e 7 e 11 di tale articolo. Relazione all’articolo 235 Il presente articolo, nel definire l’ambito di applicazione e le relative esclusioni, recepisce gli artt. 61 e 62 della direttiva 2004/17. . Da segnalare l’inclusione nel valore di riferimento dell’eventuale appalto di servizi che potrebbe essere aggiudicato con procedura negoziata senza pubblicazione del bando, nel caso previsto dall'articolo 221, comma 1, lettera l), salvo che l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso. Art. 236 (Norme in materia di pubblicità e di trasparenza) (art. 63, direttiva 2004/17) 1 Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso redatto conformemente all'allegato XVII. 2 Gli enti aggiudicatori che abbiano organizzato un concorso ne comunicano i risultati con un avviso redatto conformemente all'allegato XVIII, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione. Tale avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso alla Commissione entro due mesi dalla chiusura del medesimo e nei modi dalla stessa fissati. 3 Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali informazioni, riguardo al numero di progetti o piani ricevuti, all'identità degli operatori economici e ai prezzi proposti nelle offerte. 4 Gli avvisi relativi ai concorsi di progettazione sono pubblicati ai sensi dell’articolo 66. Relazione all’articolo 236 Il presente articolo recepisce senza particolarità l’art. 63 della direttiva 2004/17. Art. 237 (Norma di rinvio) (artt. 64, 65, 66, direttiva 2004/17) 1 Nell’organizzazione dei concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure conformi alle disposizioni del capo III della parte III. 2 Ai concorsi di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110. Relazione all’articolo 237 Il comma 1 recepisce l’art. 65, direttiva 2004/17. Il comma 2, anziché riprodurre il contenuto degli artt. 64, 65, 66, direttiva 2004/17, in parte qua identici ai corrispondenti articoli della direttiva 2004/18, opera un rinvio alle disposizioni dei concorsi di progettazione nei settori ordinari di recepimento di norme della direttiva 18 identiche alla direttiva 17. TITOLO II (Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica sotto soglia comunitaria) Art. 238 (Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria) 1 Salvo quanto previsto dal dai commi da 2 a 6 del presente articolo, gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte III per l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell’ambito delle attività previste dagli articoli da 208 a 213. 2 L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 223, sotto le soglie ivi indicate è facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 3 L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all’articolo 225, è pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 4 I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad ob- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. blighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale. 5 I termini di cui all’articolo 227 sono ridotti della metà e la pubblicità degli avvisi di gara va effettuata, per i lavori, nel rispetto dell’articolo 122, comma 5, e per i servizi e le forniture nel rispetto dell’articolo 124, comma 5. 6 I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi previsti dal regolamento dell’amministrazione aggiudicatrice, fino agli importi previsti dall’articolo 125. 7 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza. Art. 239 (Transazione) 1 Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell’articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. 2 Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l’importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell’avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. 3 Il responsabile del procedimento esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Relazione all’articolo 239 Vengono sintetizzati e codificati principi di diritto vivente in tema di transazione. A prescindere dal procedimento di accordo bonario, che sfocia in un atto di natura transattiva, l’articolo in commento consente l’utilizzo della transazione, nel rispetto del codice civile (comma 1). Si tratta di norma di chiusura, che consente di transigere le liti senza formalità, salva la necessità del parere legale dell’organo competente, per quelle di maggiore importo. Si crea così uno strumento agile, alternativo e facoltativo rispetto all’accordo bonario.
Pagina 67/75 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|